Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-ter. - 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilita' spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore. 2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro. 3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilita' spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

Testo vigente dal 11 marzo 1987

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 300/1993

    Parametro
    1 luglio 1993

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12- bis della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 16 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art17 · fonte su Normattiva