La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 11 marzo 1987
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 11 marzo 1987
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comuna…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 3 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art24 · fonte su Normattiva