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La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della localita', la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalita' della lavorazione e la indicazione della potenzialita' di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori. Alla domanda deve essere, altresi', unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente Sezione di tesoreria provinciale - dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.
Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 30 agosto 1987
