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La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della localita', la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalita' della lavorazione e la indicazione della potenzialita' di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1987, N.357 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 26 OTTOBRE 1987, N.435))

Testo in vigore dal 30 agosto 1987 al 12 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 agosto 1987

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1956 al 30 agosto 1987. 51 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori. tolto: Alla domanda deve essere, altresi', unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente Sezione di tesoreria provinciale - dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1987, N.357 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 26 OTTOBRE 1987, N.435

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art5 · fonte del testo