Art. 7 — Nomina dei vincitori del concorso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I vincitori del concorso per esame e titoli e quelli del concorso per titoli all'atto dell'immissione in ruolo saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica. L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso di cui al precedente articolo 2, comma primo, lettera b), e di uno per il concorso di cui al medesimo articolo 2, comma primo, lettera a), secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esame e titoli.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
