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I vincitori del concorso per esame e titoli e quelli del concorso per titoli all'atto dell'immissione in ruolo saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica. L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso di cui al precedente articolo 2, comma primo, lettera b), e di uno per il concorso di cui al medesimo articolo 2, comma primo, lettera a), secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esame e titoli.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-12-23;1342~art7 · fonte su Normattiva