Nel caso in cui il pensionato trattenuto in servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 4 deceda dopo il quindicesimo anno di servizio effettivo e prima del ventesimo anno di detto servizio, non si fa luogo alla liquidazione dell'indennita' una volta tanto, e spetta agli aventi diritto la pensione di riversibilita' da determinarsi sulla base della corrispondente pensione diretta calcolata ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 1.

Testo vigente dal 24 febbraio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art14 · fonte del testo