Le condizioni per la concessione della pensione di riversibilita' debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.
Testo vigente dal 24 febbraio 1958
Le condizioni per la concessione della pensione di riversibilita' debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.
Testo vigente dal 24 febbraio 1958
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.
Art. 3 cost. · Art. 12 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 13 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 82 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art13 · fonte del testo