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Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i manovali e gli agenti di pulizia, di fatica, di facchinaggio e simili, assunti in base ad obbligazione personale o ad atto di sottomissione alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e in servizio alla data stessa, sono nominati operai temporanei nelle rispettive categorie di inquadramento risultanti dall'applicazione della presente legge, con attribuzione della qualifica di mestiere relativa alle mansioni effettivamente esercitate. Ai soli effetti giuridici, tale nomina si intende retrodatata al 1 giugno 1947 od alla successiva data di assunzione. Gli operai temporanei in parola sono ammessi a fruire della prima classe di paga prevista per la propria categoria di inquadramento, salva l'applicazione, se piu' favorevole, delle disposizioni dell'art. 27 della presente legge, e, nel caso che la retribuzione gia' in godimento risulti superiore alla nuova paga spettante, e' loro conservata la differenza sotto forma di assegno ad personam con le stesse norme dell'art. 30. Qualora tra, il personale contemplato dal 1° comma del presente articolo vi siano unita' che esplichino di fatto, nelle condizioni previste dall'art. 20, le mansioni ivi indicate, vanno applicate a tali unita' le disposizioni del detto art. 20 con le modalita' di cui all'articolo medesimo.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1952 al 13 ottobre 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art43 · fonte del testo