L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, e' elevato da lire 144.000, a lire 174.000 annue. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 maggio 1967, n. 318

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La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 7) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue".

Testo vigente dal 30 maggio 1967

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266~art2 · fonte su Normattiva