I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.
Testo vigente dal 7 dicembre 1964
I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.
Testo vigente dal 7 dicembre 1964
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266~art5 · fonte su Normattiva