L'articolo 2 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e' abrogato. L'articolo 30 della legge 10 agosto 1960, n. 648, e' cosi' modificato: "Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A".

Testo vigente dal 7 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266~art4 · fonte su Normattiva