Art. 16 — Assegno di cura
Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
13con decorrenza dal 1 gennaio 1979
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di cura di cui all'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico.
Testo vigente dal 1 febbraio 1979
