Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 19 — Ricorso alla Corte dei conti

Dopo il quarto comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi: "L'istanza di riassunzione dovra' da uno o piu' eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente.2b Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verra' dichiarato estinto. La decisione di estinzione del giudizio sara' pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale".2b

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2b

La Corte Costituzionale con sentenza del 12 - 19 febbraio 1976, n. 36 (in G.U. 1a s.s. 25/02/1976, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione del processo, interrotto a seguito della morte del ricorrente, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza; [...]dello stesso art. 19, terzo comma, nella parte in cui non prevede che l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata agli eredi del ricorrente".

Testo vigente dal 26 febbraio 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1976

    Illegittimità dichiarata
    19 febbraio 1976

    Non sussiste alcun ragionevole motivo per cui nella procedura relativa alle pensioni di guerra, per quanto riguarda il termine per la riassunzione del processo interrotto in seguito a morte del ricorrente, e alla conseguente estinzione del giudizio per mancata riassunzione, debbano essere apportate deroghe, richieste da specifici interessi tutelati, al sistema generale del codice di procedura civile (artt. 305, in relazione agli artt. 299 e 300, comma terzo, come modificato dalla sentenza n. 159 del 1971, e 307 e 308). Pertanto l'art. 19, commi primo e terzo, della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra) va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nelle parti in cui, rispettivamente, dispone che il termine suddetto decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza, e non prevede che l'istanza del Procuratore generale diretta a far dichiarare l'estinzione del procedimento debba essere notificata agli eredi del ricorrente.

    Art. 19 Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art19 · fonte su Normattiva