Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Art. 19 — Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi

L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "ART. 82. - I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale e' sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione. I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresi', essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimita' o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione. All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso".

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art19 · fonte del testo