Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 7 — Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria agli orfani di guerra

I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Testo vigente dal 12 agosto 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art7 · fonte su Normattiva