Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1954 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1ª categoria ed esercitavano mansioni che nell'elenco dei mestieri e servizi di cui alla tabella A annessa alla legge stessa sono stati classificati alla 2ª categoria, restano inquadrati in soprannumero nella 1ª categoria fino ad esaurimento. In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1ª categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2ª categoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1075~art3 · fonte del testo