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I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1ª categoria ed esercitavano mansioni che nell'elenco dei mestieri e servizi di cui alla tabella A annessa alla legge stessa sono stati classificati alla 2ª categoria, restano inquadrati in soprannumero nella 1ª categoria fino ad esaurimento. In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1ª categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2ª categoria.

Testo in vigore dal 27 novembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1075~art3 · fonte del testo