Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1957, n. 742, e' autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico-alberghiere. Per dette operazioni e' escluso l'intervento del Mediocredito centrale. All'articolo 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, e' aggiunto il seguente comma: "Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445".
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012
