Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012. 254 parole tolte.

tolto: Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'articolo 25 lettera c), lettera d), lettera e), della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuata la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro e dell'industria e del commercio. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che - qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalita' economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono - il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento. Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo avere effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministro per il tesoro. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministro stesso - qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalita' economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono - non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesaine del provvedimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art18 · fonte del testo