Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 19 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

11

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Testo vigente dal 26 giugno 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012. 103 parole tolte.

tolto: Il testo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonche' ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art19 · fonte del testo