Art. 22 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 21.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012
