Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente articolo 1, il Ministro per l'industria e il commercio - su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 - corrispondera' agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto pratica per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1. Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto. In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012
