Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 e' concesso con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:
- a)dal Ministro per l'industria e il commercio, presidente;
- b)dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;
- c)dal direttore generale della produzione industriale o da un ispettore generale designato dal Ministro per l'industria e il commercio;
- d)dal direttore generale del tesoro o da un ispettore generale del tesoro designati dal Ministro per il tesoro;
- e)da un rappresentante designato dal Ministro per il commercio con l'estero e da un rappresentante designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
- f)da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso;
- g)da sei esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria e il commercio di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione. Con decreti del Ministro per l'industria e il commercio sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati. Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria e il commercio. I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 settembre 1960, n. 1016
1La L. 16 settembre 1960, n. 1016 ha disposto (con l'art. 6,comma 5) che "Il Comitato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e' costituito oltre che dei membri previsti nella detta legge anche dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriale".
Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 15 agosto 1961
