Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio delle Comunita' europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a favore dei produttori agricoli per incentivi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Lo stanziamento di cui al precedente comma sara' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;430~art2 · fonte su Normattiva