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I sergenti di tutti i ruoli dell'Aeronautica militare possono essere promossi sergenti maggiori e nominati in servizio permanente dopo almeno tre anni di permanenza nel grado e dopo aver seguito, eccezion fatta per quelli del ruolo naviganti e della categoria musicanti del ruolo servizi, con esito favorevole un corso complementare teorico pratico. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 GIUGNO 1964, N. 447)). I sergenti, che per esigenze di servizio riconosciute o per infermita' dipendenti da cause di servizio, non abbiano potuto completare o frequentare il corso secondo il turno loro spettante, sono ammessi al corso successivo, e ove lo superino, sono graduati con gli appartenenti al corso al quale avrebbero dovuto prendere parte ed eventualmente promossi con la stessa anzianita' di costoro. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 GIUGNO 1964, N. 447)).
Testo in vigore dal 17 luglio 1964 al 9 ottobre 2010
