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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1959 al 9 ottobre 2010. 362 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per i sottufficiali che rivestano il grado di sergente alla data di entrata in vigore della presente legge non e' richiesta, ai fini della promozione a sergente maggiore e della nomina in servizio permanente, la frequenza del corso complementare di cui all'art. 3. Per gli stessi sottufficiali la promozione al grado di sergente maggiore ha luogo ad anzianita' e la permanenza minima nel grado e' ridotta a un anno. La promozione e' conferita nel limite dei posti di sergente maggiore vacanti che non debbono rimanere scoperti ai sensi del secondo comma del successivo art. 6. I primi avieri, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino gia' vincolati a ferma superiore a quella di trenta mesi o a rafferma, sono nominati, se idonei, sergenti, nel limite dei posti disponibili in tale grado. Ai primi avieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato con successo il corso complementare e posseggano un'anzianita' di servizio di anni cinque, calcolati dalla data di arruolamento volontario, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Dette disposizioni si applicano altresi' nei riguardi dei primi avieri che, per causa di servizio riconosciuta dal Ministero della difesa, non abbiano potuto frequentare il corso complementare e lo frequentino con successo entro il 31 luglio 1957, purche' gli stessi alla data di entrata in vigore della, presente legge abbiano cinque anni di servizio calcolati dalla data di arruolamento volontario. Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso complementare ma non posseggano la anzianita' di servizio di anni cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non e' richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto dal precedente articolo 3. Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che, appartenendo al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avra' luogo con le norme stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-03;1~art5 · fonte del testo