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Alla copertura dell'onere di L. 589.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1956-57 sara' provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 181 (lire 195 milioni) e n. 183 (lire 394 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1957 al 9 ottobre 2010
