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Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950. Le tabelle allegate A e B alla detta legge sono sostituite con le tabelle A e B allegate alla presente legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
