Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Non costituisce entrata imponibile la vendita dei prodotti tessili (filati) elencati nella tabella allegato B alla presente legge effettuata fino al 31 dicembre 1949 al fabbricante di tessuti che li impiega direttamente nella propria industria. Le relative fatture di vendita, il cui rilascio e' in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato A. al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati da fabbricanti di tessuti per il diretto impiego nella propria industria. Analoga esenzione si applica per l'importazione dei detti prodotti direttamente acquistati all'estero dal fabbricante di tessuti per uso della propria industria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-01-07;1~art7 · fonte del testo