Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione, compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti prodotti e compresi altresi' i sottoprodotti della lavorazione, l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile. La stessa, aliquota si applica per l'importazione dall'estero degli accennati prodotti. I corrispettivi pagati per le operazioni di lavorazione presso terzi, quando tali operazioni rientrino nel normale ciclo lavorativo dell'industria, marmifera e delle altre pietre indicate al precedente primo comma, sono soggetti all'imposta, in base alla aliquota del 0,50 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;955~art3 · fonte del testo