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Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione, compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti prodotti e compresi altresi' i sottoprodotti della lavorazione, l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile. La stessa, aliquota si applica per l'importazione dall'estero degli accennati prodotti. I corrispettivi pagati per le operazioni di lavorazione presso terzi, quando tali operazioni rientrino nel normale ciclo lavorativo dell'industria, marmifera e delle altre pietre indicate al precedente primo comma, sono soggetti all'imposta, in base alla aliquota del 0,50 per cento.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
