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Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione, compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti prodotti e compresi altresi' i sottoprodotti della lavorazione, l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile. La stessa, aliquota si applica per l'importazione dall'estero degli accennati prodotti. I corrispettivi pagati per le operazioni di lavorazione presso terzi, quando tali operazioni rientrino nel normale ciclo lavorativo dell'industria, marmifera e delle altre pietre indicate al precedente primo comma, sono soggetti all'imposta, in base alla aliquota del 0,50 per cento.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;955~art3 · fonte del testo