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Gli atti e contratti afferenti le operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi e delle pietre indicate nel precedente articolo sono soggetti alla registrazione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 32,69, e successive modificazioni, col pagamento della imposta fissa di registro.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;955~art4 · fonte del testo