Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando l'entrata determinata, dalla, Commissione provinciale, diminuita, del terzo, sia, superiore a quella dichiarata dal contribuente, questi incorre in una, sopratassa pari alla meta' dell'imposta, sottratta, all'Erario, ed in una pena pecuniaria da, lire 200 a, lire 40.000. Le stesse sanzioni si applicano quando, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la, decisione della Commissione distrettuale sia divenuta, definitiva, per mancata impugnazione avanti la Commissione provinciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;955~art6 · fonte del testo