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Quando l'entrata determinata, dalla, Commissione provinciale, diminuita, del terzo, sia, superiore a quella dichiarata dal contribuente, questi incorre in una, sopratassa pari alla meta' dell'imposta, sottratta, all'Erario, ed in una pena pecuniaria da, lire 200 a, lire 40.000. Le stesse sanzioni si applicano quando, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la, decisione della Commissione distrettuale sia divenuta, definitiva, per mancata impugnazione avanti la Commissione provinciale.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;955~art6 · fonte del testo