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Le pensioni ordinarie a favore dei sottufficiali di cui al precedente art. 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi o paghe vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi o delle paghe calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dall'applicazione dello stesso art. 1.
Testo in vigore dal 13 giugno 1959 al 9 ottobre 2010
