Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Art. 30 — Recite a prezzi ridotti
Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1967
