Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 29 — Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere:

  • a)l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana ((in misura prevalente));
  • b)l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400)). Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Testo vigente dal 9 gennaio 2001

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art29 · fonte su Normattiva