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Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

  • a)favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;
  • b)concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;
  • c)facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile. Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni e' destinata:
  • a)alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;
  • b)alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournees in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui. I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Le somme non utilizzate per le finalita' di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 29 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art40 · fonte su Normattiva