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Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

  • a)favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;
  • b)concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;
  • c)facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile. 3c 3d 5 8 Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni e' destinata:
  • a)alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento; 3c 3d 5 8
  • b)alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournees in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui. 3c I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Le somme non utilizzate per le finalita' di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 luglio 1977, n. 426

3c

La L. 22 luglio 1977, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, commi 4 e 5) che "Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire 500 milioni. La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), e' stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni".

L. 14 novembre 1979, n. 589

3d

La L. 14 novembre 1979, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e' determinato in lire 750 milioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 6) che "La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e' determinata in misura non superiore a lire 250 milioni".

L. 6 marzo 1980, n. 54

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La L. 6 marzo 1980, n. 54 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e determinata in misura non superiore a lire 500 milioni".

L. 10 maggio 1983, n. 182

8

La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa, e successive modificazioni ed integrazioni, e' determinato in lire 1.800 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, lettera a), della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e' determinata in misura non superiore a lire 1.000 milioni".

Testo in vigore dal 1 giugno 1983 al 1 gennaio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art40 · fonte su Normattiva