Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 43 — Commissione di qualificazione professionale delle imprese

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L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. La Commissione e' composta da:

  • a)un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura;
  • b)un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto;
  • c)un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
  • d)un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
  • e)due rappresentanti del Movimento cooperativo;
  • f)due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
  • g)tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
  • h)un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo;
  • i)due rappresentanti dei musicisti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti di cui alla lettera e) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. I componenti di cui alle lettere f), g) ed i) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti indicati alle lettere e), f), g), h), ed i) durano in carica due anni. Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 29 gennaio 1998

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art43 · fonte del testo