Art. 48 — Impiego del personale artistico
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Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilita'. L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma. La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti puo' essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto. Il responsabile della manifestazione e' tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - i nominativi degli artisti scritturati. E' comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 19 gennaio 1979
