Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 48 — Impiego del personale artistico

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Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilita'. L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma. La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti puo' essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto. Il responsabile della manifestazione e' tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - i nominativi degli artisti scritturati. E' comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 19 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art48 · fonte su Normattiva