Art. 8 — Albo dei consulenti del lavoro
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' istituito in ogni Provincia l'albo dei consulenti del lavoro. Per l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge, e' necessario che le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro. Il consulente puo' esercitare l'attivita' nella Provincia nel cui albo e' iscritto. L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui e' in possesso l'iscritto. L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'. In relazione all'estensione territoriale dell'autorizzazione amministrativa si puo' essere iscritti in piu' albi provinciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art8 · fonte del testo