Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 5 — Natura giuridica e finalità degli enti

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Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'. Per il perseguimento delle finalita' sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art5 · fonte su Normattiva