Art. 25 — Statuto e regolamento organico degli enti
Articolo abrogato dal d. lgs. 23 aprile 1998, n. 134.
Abrogato dal 23 maggio 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 23 aprile 1998, n. 134.
Abrogato dal 23 maggio 1998
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 1984, n. 312 e del D.L. 11 settembre 1987, n. 374 ( convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 450) i quali hanno apportato - rispettivamente con l'art.6 e 3 primo e secondo comma - modifiche in tema di disciplina< del trattamento economico del personale degli enti lirici e istituzioni musicali, vanno restituiti gli atti al giudice 'a quò relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, <L. 14 agosto 1977 n. 426, denunziati - per violazione degli artt. 70, 76, 77, 97 e 113 Cost. - in quanto stabiliscono che detto trattamento economico sia regolato da contratti collettivi nazionali tra enti e categorie interessate, e vietando espressamente contrattazioni aziendali implicanti aumenti del costo del personale.
Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1967
urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art25 · fonte su Normattiva