Art. 1 — Presupposti e finalità della legge
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale. Pertanto lo Stato:
- a)favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;
- b)promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicita';
- c)incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;
- d)assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione dei patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;
- e)cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
