Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 1 — Presupposti e finalità della legge

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Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale. Pertanto lo Stato:

  • a)favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;
  • b)promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicita';
  • c)incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;
  • d)assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione dei patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;
  • e)cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art1 · fonte su Normattiva