Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 1 — Presupposti e finalità della legge

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale. Pertanto lo Stato:

  • a)favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;
  • b)promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicita';
  • c)incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;
  • d)assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione dei patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;
  • e)cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico. 35
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

35

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art1 · fonte su Normattiva