Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terra' a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati. L'Ente autonomo di gestione per il cinema non puo' chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorche' il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma. Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvedera', a sue spese, alla stampa di quindici copie del cortometraggio, affidandola ad una societa' da esso inquadrata o, in caso di impossibilita', ad imprese adeguatamente attrezzate. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati,- anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I.-T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film. Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle societa' da esso inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Societa' interessati. Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso. Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondera', annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Societa' da esso inquadrate.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 1 giugno 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1977

    Questione infondata
    9 giugno 1977

    È da escludere che l'art. 12, quarto comma, legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento a favore della cinematografia), col disporre che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale debbano affidare la produzione e la distribuzione dei cortometraggi da essi finanziati, all'Istituto Luce, abbia posto in essere un nuovo monopolio pubblico, sia pure limitatamente ad una parte del settore dei cortometraggi, con sbarramento di un settore produttivo a danno di soggetti diversi dall'Istituto Luce. Si tratta piuttosto di una situazione nella quale l'amministrazione pubblica, a mezzo di una società (quale l'Istituto Luce) che fa capo ad un ente di gestione del sistema delle partecipazioni statali (l'Ente gestione cinema), si pone come autoproduttrice (o produttrice in proprio) rispetto ai cortometraggi realizzati da altri soggetti, nell'ambito dell'amministrazione diretta, secondo un sistema (quello dei "servizi in economia") che usato più frequentemente nel settore dei lavori pubblici, consente di far coincidere il costo dell'opera o del servizio con le spese effettivamente sostenute, eliminando il guadagno dell'imprenditore. Il che conferma che la posizione dell'Istituto Luce, al servizio della mano pubblica, nella normativa in questione, non può essere assimilata alla posizione dei soggetti che in questo settore esercitano la libertà di iniziativa economica, ne' essere considerata fonte di privilegi. Cosicché l'indicato art. 12, quarto comma, legge n. 1213 del 1965, ponendosi, quale norma organizzatoria, nella prospettiva dell'art. 97 Cost., non tocca le situazioni tutelate negli artt. 41 e 43 Cost., e pertanto va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito.

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 33 cost. · Art. 12 Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art12 · fonte su Normattiva