Art. 12 — Produzione e distribuzione
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Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terra' a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati. L'Ente autonomo di gestione per il cinema non puo' chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorche' il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma. Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvedera', a sue spese, alla stampa di quindici copie del cortometraggio, affidandola ad una societa' da esso inquadrata o, in caso di impossibilita', ad imprese adeguatamente attrezzate. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati,- anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I.-T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film. Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle societa' da esso inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Societa' interessati. Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso. Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondera', annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Societa' da esso inquadrate.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 1 giugno 1983
