(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attivita' radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

La legge 16 giugno 1998, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 13 del presente articolo si interpreta nel senso che "le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13".

Testo vigente dal 8 settembre 2005

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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