Art. 13 — Programmazione obbligatoria
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Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni, i premi di qualita' previsti dalla presente legge; per i locali ad attivita' saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto. In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato degli Enti pubblici e delle societa' a prevalente partecipazione statale che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento puo' essere attribuito a non piu' di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio e' preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varieta'. Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresi' essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio e' programmato. Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5. Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lunguomettraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo e' concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono e' limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 1, e concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 5 febbraio 1999
