Art. 13 — Programmazione obbligatoria
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((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5. Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lunguomettraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo e' concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono e' limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 1, e concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1999 al 6 febbraio 2004
